martedì 31 marzo 2020

Jogging vicino a casa e da soli: si può

Si può fare jogging vicino a casa e da soli?

Sì.

Lo dice il ministero dell’Interno.

“Nel ricordare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging). L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso, infatti, tiene distinte ed ammette le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell'abitazione”.

Questo è un chiarimento della circolare di oggi, che diceva di no.

Ricapitolando: la circolare diceva no; il chiarimento successivo dice sì. Vale il chiarimento.

Ma il jogging vicino a casa e da soli favorisce la pandemia di coronavirus? Questa la domanda che va fatta ai virologi.

E se già l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso ammetteva di fare jogging da soli e vicino a casa, perché né il decreto né il ministero l'hanno mai detto esplicitamente e chiaramente?

sabato 28 marzo 2020

LaMerDer: troika europea ammazza-Italia


LAgarde, MERkel, von DER Leyen: in acronimo fa LaMerDer. È la troika europea che sta ammazzando l’Italia.

La Lagarde è presidente della Banca centrale europea, e ha detto: “Non siamo qui per ridurre lo spread”.

Secondo calcio in mezzo alle gengive dalla Merkel, vera sovrana dell'Ue: “Niente coronabond”.

Infine, la coltellata alla schiena della von der Leyen: “Niente coronabond, la Merkel ha ragione”.

La metafora è drammaticamente triste: l’Italia è in ginocchio, chiede aiuto ai ricchi in Europa, e loro le sputano addosso.

Non è questo il momento di rammentare chi auspicava l’ingresso in Europa sostenendo che saremmo entrati in una grande famiglia; c’è solo da cambiare strategia, e subito. Questi non ci danno un euro. Non si accollano i nostri debiti. Non aprono fidi. Niente linee di credito. Che si fa, prima di crepare?

I quattro spiccioli di Conte prolungano l’agonia. Una soluzione può essere muoversi in quattro direzioni: fare da noi pur restando nell'euro, incrementare il debito pubblico, dare più garanzie per le banche e accrescere il fatturato statale a favore delle imprese. Gli imprenditori non sono il demonio: se loro fanno profitti d’oro, gli altri campano.

Di certo, scappare a gambe levate dalle tre signore. La troika LaMerDer. Perché la troika è sempre pericolosa, per natura. Non credo nella cabala (cose da pagani), non sono scaramantico. Ma il fatto che le iniziali dei cognomi portino a LaMerDer dev’essere una molla per fuggire prima di essere strangolati dalla troika.

[Disegno Ghisberto]

venerdì 27 marzo 2020

Governati e mal conteggiati

La vita di noi italiani viene matematizzata, conteggiata. Ogni giorno, l’astrusa conta dei morti, dei contagiati, dei guariti. Col Governo che non ha adottato un unico criterio serio, affidabile, credibile. Quei numeri sono più che discutibili e opinabili. Sono inutili. Che statistiche vuoi fare se non fai il tampone a tutti o almeno a campione per zona?

Dopodiché, arriva il bollettino dei delitti. Ce lo fornisce il ministero dell’Interno. Della (abbastanza suscettibile) ministra Lamorgese. Il titolo acchiappa: “Emergenza coronavirus, ridotti gli spostamenti, in netto calo i reati”. Figo. Durante una carestia dovuta a una gelata, sono diminuiti i parassiti delle piante. Mentre uno crepa di malaria, gli è passato il livido sul polpaccio.

Il ministero ci dice che, nel periodo dal 1° al 22 marzo 2020, assistiamo a un’evidente diminuzione del trend dei reati sull'intero territorio nazionale: 52.596 delitti nel 2020 a fronte dei 146.762 commessi nel 2019. Cito il -77% di sfruttamento della prostituzione, il -67,4% dei furti in genere. Giù i furti in abitazione (-72,5%) e le rapine (-54,4%).

E i maltrattamenti in famiglia registrano una diminuzione del 43,6%. Su questo sorvolo: dimmi tu una donna, sola in casa con un uomo violento, dove vuoi che vada a fare denuncia di maltrattamenti in piena pandemia, col quarto modulo di autocertificazione da stampare.

Ma il punto è un altro. Il ministero si dimentica di dire una cosuccia: quanti sono i delitti colposi contro la salute pubblica? È il malato di coronavirus che, pur sapendo di essere positivo, va a zonzo per la città. Magari tossendo e starnutendo. È un reato di gravità inaudita.

Caduti nel dimenticatoio anche i delitti dolosi contro la salute pubblica: chi, positivo al Covid-19, gironzola infettando di proposito il prossimo. Come minimo, lo fa ammalare. Nei casi più gravi, si scatena la polmonite soffocante.

Dico io un numero, magari da aggiungere a quella nota ministeriale: 100.000 denunciati alla Procura. Che, in questi giorni, circolavano senza permesso. Dopodiché, il giudice valuterà se il denunciato è passibile del reato di delitto colposo o doloso contro la salute pubblica.

Chiosa sui criminali informatici. Oggi sono tutti dentro Internet, visto che uscire di casa non si può. Una pacchia per gli hacker, che hanno a che fare con prede del tutto indifese: sono prive di difesa digitale. Ne riparliamo fra qualche mese, tra furti d’identità e accessi a dati personali: vedi qui lo stesso ministero.

A proposito di phishing, messo in atto da chi tenta di farci abboccare alla truffa online, attenzione agli squali della finanza internazionale. Sentono l’odore del sangue. Aspettano di banchettare sulle macerie di questa Italia che pare governata col pallottoliere da ragionieri di provincia.

giovedì 26 marzo 2020

Le 100.000 accuse penali per i furbetti del decretino? Non ci credo che cadano nel nulla

Dal decreto coronavirus, Polizia e Carabinieri hanno beccato 100.000 persone a zonzo senza permesso. Tantissimi: alla faccia del ritornello “Io sto a casa”. Per questi 100.000, denunce. Devono essere i giudici a decidere se sia stato commesso reato: se sì, fino a 3 mesi di galera o 206 euro. Articolo 650 del Codice Penale: inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Ora però il nuovo decreto dice: multe da 400 a 3.000 euro per chi gira senza permesso.

E alle 100.000 denunce che succede?

Sentiamo il Sole 24 Ore: vedi qui. Leggo: “Dalle nuove sanzioni arriva anche una buona notizia per i 100.000 denunciati nei giorni scorsi dalle Forze dell'ordine perché fermati in strada in violazione delle regole: la depenalizzazione di fatto decisa con il decreto legge fa cadere le accuse penali nei loro confronti”.



Io non voglio crederci che i furbetti del decretino la facciano franca.

Cinque considerazioni.

1) Le più alte cariche dello Stato sono andate in tv tutti a spiegarci che chi disobbediva commetteva reato e veniva severamente punito. La ventilata amnistia costituirebbe un precedente che giudico pericolosissimo in un momento storico delicato, in cui conta stare a casa e impedire il contagio di coronavirus.

2) L'ipotizzato condono a favore dei furbetti sarebbe una beffa per quei milioni di italiani che, al contrario, sono rimasti a casa. Francamente, non lo trovo corretto per chi ha obbedito. Si chiama meccanismo del premio e della punizione. Il principio dell'applicazione della norma migliore al reo, se trovasse adesso applicazione, sarebbe a mio parere allucinante.

3) Polizia e Carabinieri hanno fatto un lavoro pazzesco. Con pericoli incalcolabili per la loro salute e per la loro incolumità. Un'assurda sanatoria sarebbe ingiusta anche per le Forze dell’ordine.

4) Numerosi giuristi hanno arricciato il naso di fronte al decreto: in sintesi, il loro pensiero è che, tramite decreto od ordinanza, non sia possibile limitare in maniera così massiccia la libertà di spostamento, né imporre il confinamento in casa. Davvero sull'eventuale depenalizzazione potrebbero aver inciso le lamentele dei giuristi?

5) Se il decreto numero 9 del 25 marzo 2020 ha depenalizzato quei reati, non è giusto che sia retroattivo. E che la sanzione amministrativa sostituisca quella penale. Niente reato e multa di 200 euro, che è la metà dei 400 euro attualmente previsto. Lo trovo molto discutibile. Era un reato bell’e buono, non una sanzione amministrativa di 200 euro. Per punire chi ha sgarrato, e per rispetto verso cittadini, Forze dell'ordine, medici e infermieri.

Comunque, non cambio la mia idea: restiamo a casa, per il bene di tutti. E per tutelare il portafogli: sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro. Intanto, il nuovo modello di autodichiarazione, aggiornato poche ore fa, è qui.

martedì 24 marzo 2020

In auto multa da 420 a 4.000 euro: un potenziale di 40 milioni di euro al giorno

Non ho il decreto. Ma ho sentito Conte.

Ha detto, in sostanza, multe (sacrosante) per chi si sposta senza permesso: da 400 a 3.000 euro.

Se ti sposti in auto, multe (sacrosante) aumentate di un terzo. Facciamo di un 30%. Pertanto, dovrebbe essere: da 420 a 4.000 euro.

Niente sequestro auto, a livello nazionale. Dopodiché, ogni Regione può fare come vuole: anche sequestro auto.

E non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità. A meno che sia commesso un delitto.

Multe giustissime. Non si esce di casa. Se non per estrema necessità.

Ma facciamo due conti. Immaginiamo il massimo di 4.000 euro ad automobilista non in regola.

Ieri sono stati denunciate 10.000 persone.

Sono 10.000 x 4.000 = 40.000.000.

Ossia 40.000.000 euro.

Cioè 40 milioni di euro.

Applichiamo la multa più bassa. Arrotondiamo a 400 euro. E fingiamo che la nuova regola faccia più paura: 5.000 fermati.

Sono 5.000 x 400 = 2.000.000.

Morale. Lo Stato incassa da 2 milioni di euro a 40 milioni di euro al giorno coi fermati in auto per decreto coronavirus.

Da dare a chi ne ha bisogno, secondo me, e a chi li merita: penso a medici e infermieri, anzitutto.

Il mio auspicio è che quella montagna di quattrini non si perda invece in mille misteriosi rivoli.

domenica 22 marzo 2020

Attività essenziali: come provare l’esistenza di Dio

Via libera solo alle attività essenziali: lo ha deciso Conte. Ma che cos’è un’attività essenziale? Nessuno lo può definire con certezza.

Per me, può essere essenziale un periodico in edicola; per un altro, può essere essenziale l’attività di idraulico, perché se si rompe un tubo dell’acqua in piena pandemia sono dolori; per altri ancora, sono essenziali le aziende che producono attrezzi che poi l’idraulico utilizzerà; oppure sono essenziali le aziende che producono materiale da dare alle aziende le quali producono attrezzi che poi l’idraulico utilizzerà. E così via, senza fine.

Essenziale è tutto e niente.

Si può parlare di attività essenziali in presenza di coltivazione del fondo, allevamento di animali e selvicoltura: senza questo tipo di attività, non c’è impresa agricola.

Ce lo insegna il Manzoni: “Si vedevano gli uomini più qualificati, senza cappa né mantello, parte allora essenzialissima del vestiario civile”. Cappa e mantello sono essenziali per alcuni, per altri bastano mutande, jeans e camicia.

Sentiamo D’Annunzio: “Esprimendo dai teneri fiori la stilla essenziale”.

Individuare con certezza le attività essenziali è come dare la prova della nostra esistenza. Secondo Cartesio, “cogito ergo sum”,  “penso dunque sono”. Siccome penso, allora esisto.

La ricerca delle attività essenziali è identica alla ricerca della prova che Dio esista. Vediamo Locke come se l’è cavata, col suo celebre sillogismo. Uno, in ogni effetto non può essere contenuto nulla più di quanto sia contenuto nella causa; due, nel mondo esistono persone dotate di intelligenza; tre, quindi la causa del mondo deve essere intelligente. Sublime, ma attaccabile.

Ritengo non corretto che il Governo parli di attività essenziali aperte. A mio giudizio, resteranno aperte le attività che il Governo reputa essenziali. È cosa ben diversa. Chi si ritiene essenziale e dovrà restare chiuso avrà le sue legittime rimostranze da fare.

E quindi, che cos'ha detto?

Crei attesa, poi ti presenti, ed ecco la delusione. Un discorso un po' fumoso.

Ritengo discutibile questo modo di fare comunicazione. Lo sarebbe negli anni 1960, lo è ancor più oggi coi social: si dovrebbero fornire più contenuti.

È vero: tutto viene elaborato in situazioni di estremo stress. Ma è auspicabile un altro tipo di comunicazione ufficiale.

sabato 21 marzo 2020

Lombardia: sì allo sport nei pressi delle proprie abitazioni; cane, la regola dei 200 metri

Ordinanza della Lombardia.

Sono vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

L'ordinanza è qui.


OGGETTO DELL’ORDINANZA:
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europe
VISTE:
  • la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
  • il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;
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  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
    PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività;
    DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 574 del 23.02.2020 il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
    Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
    Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
    Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art 48 che prevede per le Regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;
    RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
    Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull’intero territorio regionale;
    CONSIDERATO CHE:
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  • i succitati provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all’interno del territorio della Regione Lombardia;
  • si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un’uniforme applicazione delle medesime norme sull’intero territorio nazionale.
    Rilevato che la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi.
    RITENUTO PERTANTO che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
    PRESO ATTO CHE risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 833/78;
    RICORDATO che con le parti sociali che compongono il Patto per lo Sviluppo si è concordata la chiusura volontaria delle attività produttive non essenziali;
    VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
    VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art.5 comma 4 recita: “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni di cui all’art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6;
    VISTO l’art. 2 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 05 marzo 2020 n. 13;
    ORDINA
a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
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  1. 1)  È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  2. 2)  Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata un’ammenda amministrativa di euro 5000.
  3. 3)  Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e che il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporti l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.
  4. 4)  divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
  5. 5)  sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.
  6. 6)  Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).
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  1. 7)  Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Sono altresì sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
  2. 8)  Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e assicurativi si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti. Restano altresì garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all’art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo.
  3. 9)  Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. 10)  In ordine alle attività produttive si raccomanda che:
    1. a)  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
      attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. b)  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
      previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. c)  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. d)  si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
      la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
      adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. e)  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
      fine forme di ammortizzatori sociali.
11) Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
12)Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli

spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
13) In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi 10 e 11 si favoriscono,
limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
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  1. 14)  Per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
  2. 15)  È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli
    altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
  3. 16)  Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli
    ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc..) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali;
  4. 17)  È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
    Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e
    le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie
    abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è
    obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
  5. 18)  sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
  6. 19)  Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
  7. 20)  Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
    centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri
    culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  8. 21)  Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei
    beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  9. 22)  Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle
    misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  10. 23)  Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi 6
professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
  1. 24)  Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d).
  2. 25)  Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. 26)  Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
  4. 27)  Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti.
  1. b)  Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 21/03/2020 fino al 15/04/2020.
  2. c)  Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente ordinanza;
  3. d)  La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus COVID 19 e trasmessa ai Sindaci per l’attuazione.
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Allegato 1
Commercio al dettaglio
  • -  Ipermercati
  • -  Supermercati
  • -  Discount di alimentari
  • -  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • -  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • -  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per
    le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • -  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
    (codici ateco: 47.2)
  • -  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • -  Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
    esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • -  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • -  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • -  Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • -  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • -  Farmacie
  • -  Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
    medica
  • -  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • -  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • -  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • -  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • -  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • -  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • -  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • -  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • -  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
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Allegato 2
Servizi alla persona
  • -  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • -  Attività delle lavanderie industriali
  • -  Altre lavanderie, tintorie
  • -  Servizi di pompe funebri e attività connesse
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La FAQ del Governo non ha ancora interpretato l’ordinanza del Governo fatta dal Governo affinché il Governo chiarisca che cosa il Governo vuole dire al Governo

Perdonate il titolo, non dei più brevi. È che qui abbiamo un problema.

Il 20 marzo, il ministro della Salute ha emanato un’ordinanza: questa https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg.

Nessuno ha capito bene che cosa ci sia scritto. I cittadini sono confusi, disorientati, allarmati, spaventati. Ci sono tentativi di interpretazione non ufficiali di quell’ordinanza.

Per fortuna, giuristi e avvocati si scervellano per fare luce su che cosa il ministro della Salute volesse dire. È corretto che i cittadini si rivolgano ai legali (e ai tecnici del ministero) per avere spiegazioni e per comportarsi in modo corretto.

Non restano che le FAQ del Governo sul coronavirus per avere spiegazioni: qui http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa.

Fiducioso, il 21 marzo, alle 13.30, clicco sulla pagina principale delle FAQ del Governo sul coronavirus. Ma, sorpresa, leggo la seguente dicitura: “Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del ministro della salute 20 marzo 2020”.

Se non ci credete, vi prego di dare un’occhiata al mio screenshot.

Sicché, la pagina delle FAQ del Governo sul coronavirus non interpreta l’ordinanza del ministero della Salute. Che, sino a prova contraria, fa parte del Governo.

Questo significa anche passare la patata bollente a Carabinieri e Polizia: sono le Forze dell’ordine che devono discutere coi cittadini, i quali interpretano a loro modo l’ordinanza. Perdite di tempo, sovraccarico di lavoro.

State sintonizzati. Appena il Governo aggiorna la FAQ, scrivo un post.

venerdì 20 marzo 2020

Tutto chiuso fino al 1° maggio 2020, niente app tracciatutti: la mia previsione

Tutto chiuso per lungo tempo. È la mia previsione per l’Italia: fine delle storie sino al 1° maggio 2020. Così deciderà il governo a breve. Nessuna possibilità di correre lontano da casa, di fare attività motorie.

Viceversa, per orari e ingressi negli alimentari, nessuna restrizione. La massa si allarmerebbe e si catapulterebbe nei supermarket, andando a peggiorare la pandemia da coronavirus.

In più, esercito a supporto di Polizia municipale, Polizia stradale e Carabinieri.

Dell’app che traccia i possessori di smartphone (app tracciatutti) non se ne fa nulla. Per due motivi: il cellulare può essere tranquillamente lasciato a casa; e gli hacker che (a pagamento) possono fare a pezzi quell’app nel dark web sono innumerevoli.

In ogni caso, mi allineo alle parole di Antonello Soro, Garante per la privacy: "Qualche privazione è normale. Ma guai a invocare i sistemi cinesi o della Corea del sud. Il nostro modello di riferimento è solo l’Italia e l’Europa". E ancora: "Questi nuovi strumenti andrebbero valutati sulla base di un progetto serio, visibile e conoscibile, ispirato a princìpi generali di trasparenza, proporzionalità e coerenza tra obiettivo perseguito e strumenti usati".

Foto https://twitter.com/ArtistBurns

giovedì 19 marzo 2020

Su 100 controlli, 5 denunce: più repressione, meno sensibilizzazione

Un milione di persone controllate e 50.000 denunciati per mancato rispetto del decreto coronavirus tra l'11 e il 17 marzo.

Tradotto: ogni 100 controllati da Polizia e Carabinieri, 5 sono stati denunciati. Dopodiché, sarà il giudice a decidere se abbiano effettivamente commesso un reato violando il decreto coronavirus.

Stupisce che dopo settimane di guerra contro il Covid-19, discorsi del presidente del Consiglio in tv, raccomandazioni di medici e infermieri, su 100 italiani ci siano 5 denunciati. Trattasi di una statistica orribile, che vede protagonisti chi va in auto, in bici, sui monopattini elettrici e a piedi: la pandemia così non la sconfiggi, stando agli studi dei virologi.

Perché quel 5%? Il mio dubbio è che la campagna di sensibilizzazione del governo sia poco efficace contro certi soggetti: menefreghisti, idioti, chi ha la fedina penale così sporca da non temere la denuncia, ignoranti, mentecatti, debosciati, balordi, tossici che non possono fare a meno delle sigarette, drogati in cerca di dosi e che non si rivolgono alle strutture competenti. Più (e questo è un problema enorme che sta esplodendo in mano all'esecutivo) la marea di persone cui neppure sarà possibile far giungere il decreto penale a casa.

A Poliziotti e Carabinieri va fatto un monumento. Condivido e aiuto a diffondere l’appello della ministra dell’Interno Lamorgese: stiamo a casa. Tuttavia, a mio giudizio, è pienamente democratico impiegare l’esercito per debellare la piaga di questo 5% di lerci. Trovo al contrario anti-democratico essere così tanto tolleranti e limitarsi alla sensibilizzazione.

Il governo è partito molto piano e molto male, con provvedimenti molli. Lentamente, ha dato qualche giro di vite. Sarà anche ora di svoltare. Serve la repressione. Non è una parolaccia: non è una di quelle schifezze chiamate comunismo o fascismo. È la spallata decisiva a tutela e per rispetto della democrazia, di chi sta rintanato nel proprio appartamento, dei lavoratori, degli imprenditori, dei malati e dei loro familiari, delle vittime e dei loro cari. La repressione per salvare Lei: l'Italia.

mercoledì 18 marzo 2020

Autocertificazione app: basta con queste cretinate

L'autocertificazione per chi esce da casa è solo cartacea. Non può essere sostituita da un'app per smartphone. Lo stabilisce la legge.

È indegno il numero di bufale sulle autocertificazioni via app: ma quale semplificazione e velocizzazione delle procedure. Esiste una normativa e va rispettata, che piaccia o no. Che faccia piacere o no a chi ha creato le app per incassare soldi grazie al Covid-19.

L’autocertificazione dev’essere firmata dal cittadino sottoposto al controllo. E dall’operatore delle Forze dell’ordine. Previa identificazione del dichiarante.

L’autocertificazione va acquisita in originale dall’operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche. Si capirà cioè se l’automobilista, il motociclista, il ciclista, il pedone dicono il vero o no.

L'utilizzo di servizi non ufficiali e autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione espone l'utente sotto il profilo del rispetto della propria privacy, dice il ministero dell’Interno. Occhio: i dati contenuti nel modello consentono di rivelare la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo. E le ragioni. L’app sa i fatti miei.

Correre è a rischio reato?

Ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Potete andare a correre in solitaria, però meno uscite meglio è”.

Quindi, per il decreto coronavirus, io posso correre da solo e rispettando la distanza di sicurezza di un metro?

Con tutto il rispetto per Sileri, non ne sono convinto.

Andiamo per gradi.

1) La parola corsa non c’è nel decreto coronavirus. Neppure correre, o running. Neppure jogging, corsetta, camminata, giro, giretto e via dicendo. Mi riferisco al terzo decreto, che prevale sul secondo, il quale a sua volta prevale sul primo. È vietato lo “spostamento all’interno del territorio”.

2) Sentiamo il decreto: “È raccomandato ai Comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”.

3) Nel sito del Governo, di corsa e correre neppure l’ombra: “Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. È giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto”. “L’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti”. “È consentito l'accesso individuale a parchi e giardini pubblici, per praticare sport e attività motorie”.

4) Ecco allora Borrelli (Protezione civile): “Uscire solo per lo stretto indispensabile e necessario. Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione”.

La mia modesta opinione: chi corre è a rischio reato.

Sarebbe stato opportuno un decreto più chiaro ed esplicito in fatto di corsa. Il sì all’attività motoria all’aria aperta (interpretazione nel sito del Governo) è in contraddizione con l’elenco tassativo delle necessità di uscita (quali spesa, salute, lavoro) nel decreto.

Vediamo l’articolo 12 del Codice civile: “Nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Traduco: la fonte per interpretare i decreti sono i decreti stessi. Né il sito del Governo né il viceministro della Salute. Si segue l’intenzione del legislatore.

Per me, il legislatore ha questa intenzione: tutti a casa, se non in situazioni di estrema necessità. Chi scrive circolari, chi scrive sul sito del Governo e chi interpreta la legge è in posizione subordinata rispetto alla legge.

Volete la prova? Sino a ieri, secondo il ministero della Salute, potevi usare la bici sempre e comunque e ovunque. Da adesso, invece, per i non professionisti, non è giustificato l’utilizzo del mezzo per diletto o per allenamento oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza.

La qualità della normazione è bassissima. In piena guerra anti-Covid 19, varrebbe la pena sfornare poche regole e precise, anziché numerose e soggette a differenti letture.

martedì 17 marzo 2020

Sanificazione strade per vecchiette scaramantiche

I Comuni stanno avviando la pulizia straordinaria delle strade cittadine, per sconfiggere il coronavirus. Si utilizza con liquido sanificante.

Domanda: questa misura è esplicitamente indicata dalle autorità sanitarie?

Risposta: no. Provvedimenti di questi tipo vengono attuati per fornire - dicono i Comuni - un ulteriore livello di precauzione.

E veniamo al prodotto utilizzato per la sanificazione delle strade: l'ipoclorito di sodio al 5%. Trattasi di sale di sodio dell'acido ipocloroso.

Il sodio che cos’è? Un metallo soffice, ceroso, argenteo, reattivo, appartenente alla categoria dei metalli alcalini.

L'acido ipocloroso che cos’è? Un acido inorganico debole che può essere prodotto facendo reagire acqua e anidride ipoclorosa.

L'ipoclorito di sodio viene diluito dall'1% al 25% in soluzione acquosa. L’odore è penetrante.

In parole povere, è uno sbiancante, un disinfettante. L'ipoclorito di sodio è un assassino positivo: sporicida, fungicida e virucida.

Per farla ancora più semplice, l'ipoclorito di sodio viene chiamato candeggina oppure varichina. Non è che l’Amuchina sia tanto diversa.

Qualche Agenzia di tutela della salute è in grado di esprimere un parere compiuto su eventuali interventi di sanificazione delle strade? E qualche virologo? No. Non sono ricompresi tra le procedure di prevenzione.

Qualche Agenzia di tutela della salute è in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sui prodotti eventualmente utilizzabili? E qualche virologo? No.

Pertanto, siamo nel campo delle illazioni. Delle esperienze empiriche. Non è scienza, non è medicina. E allora, chi vuole la sanificazione delle strade? Elettori anziani, che votano e danno consenso: nonna Abelarda, l’ottuagenaria maga di Caserta, la vecchietta scaramantica di paese.

Forse, chissà, magari, ci sono esperienze di altri Paesi, in primo luogo la Cina. Lo si desumerebbe da presunti documenti di ignota provenienza. Che non è dato sapere se siano veri. E che sono stati tradotti dal cinese all’inglese e poi all'italiano.

I virologi s’interrogano su quanto tempo il corona sopravviva sulle superfici in ambienti confinati. Nel mentre, alcuni Comuni reputano di sapere tutto sul Covid-19 che si deposita sull’asfalto. Oppure pensano che i cittadini positivi stiano sputando dove passano le auto, e che altri vadano a leccare quella saliva.

Risultato: non esistono indicazioni sulle modalità di utilizzo dell'ipoclorito di sodio al 5% per sanificare le strade. Né riscontri sull'efficacia di tali azioni. Se la sanificazione delle strade aiutasse contro il Covid-19, ci sarebbe da congratularsi coi Comuni. Se invece facesse il solletico al coronavirus, potrebbe in qualche misura irritare le vie aeree delle persone che respirano la sostanza utilizzata dai Comuni.

Il consiglio degli esperti è di tenere le finestre chiuse quando avviene la sanificazione stradale. Nel dubbio, durante questa pulizia straordinaria, blindatevi in casa più ancora di quanto stiate facendo ora.

Tant’è vero che alcuni Comuni sanificano le strade, altri no. Altri ancora chiedono a enti gerarchicamente superiori, che non hanno risposte certe. Qualche ente effettua una sanificazione con un prodotto battericida: ammazza i batteri. Non i virus.

Attenzione anche al messaggio fuorviante che si dà al cittadino psicolabile: siccome il Comune sanifica la strada, allora posso uscire sicuro. In realtà, il rischio di contagio resta identico a prima.

In attesa che le amministrazioni locali ricevano spiegazioni direttamente da Nostro Signore Padreterno, l’Italia dei Comuni dimostra la sua debolezza. E la mancanza di un pastore che comandi il gregge impazzito. E se sanificassimo i Comuni che sanificano le strade?