mercoledì 22 marzo 2023

Una diabolica Giorgia Meloni devasta l’auto elettrica e punta sui biocarburanti: Germania nel mirino?

In un discorso alla Camera, la premier Giorgia Meloni ha attaccato la sinistra che va a braccetto con l’Unione europea in fatto di auto elettrica: “Siamo d’accordo sul fatto che c’è un problema. E sugli obiettivi della transizione verde dati dall’Unione europea. Non siamo d’accordo se l’Ue debba anche imporci le tecnologie necessarie per arrivare a raggiungere quegli obiettivi. La sfida dell’Italia è stabilire una diversificazione tecnologica. Per non devastare il nostro sistema produttivo. Per lavorare su avanguardie che noi in questa nazione abbiamo. L’elettrico non è la panacea di tutti i mali. I componenti dell’auto elettrica vengono estratti con tecniche che devastano l’ambiente. Prodotti in Cina con le centrali a carbone. C’è un problema con lo smaltimento delle batterie. C’è un problema legato ai metalli e alle terre rare. La sfida sui biocarburanti l’Italia se la può tranquillamente intestare. Il rischio è di passare dalla dipendenza dal gas russo, alla dipendenza dall’elettrico cinese: non mi sembra una cosa intelligente. Credo che l’Europa debba lavorare sulla sovranità delle proprie tecnologie”.

Con chi ce l’ha la Meloni? Solo con la sinistra italiana e con l’Unione europea? A mio giudizio, qui si disputa anche una seconda partita: Italia-Germania.

Infatti, la Germania sta paralizzando l’Ue in fatto di auto elettrica. Così come in passato ha tenuto tutti i Paesi per i testicoli nella fantomatica Unione, specie con la Merkel. Berlino ha detto all’Ue: do l'ok all’elettrico nel 2035, se tu in cambio mi dai gli e-fuel, ossia i carburanti sintetici. Che gliene frega alla Germania degli e-fuel? Lo fa per l’ambiente e per il bene dell’umanità? In realtà, esiste una certa parte della potentissima industria automotive tedesca che va forte sui carburanti sintetici. Pertanto, la Germania (legittimamente) tutela i propri interessi e quelli della propria industria.

Ed ecco che entra in campo la Meloni. Occhio perché parliamo di una donna dall’intelligenza politica straordinaria, capace in pochi anni di divorare tutta la sinistra. La premier punta sui biocarburanti. Settore bollente per l’Italia. Se l’Ue dicesse sì agli e-fuel tedeschi, resterebbe solo il nostro Paese da persuadere: noi potremmo chiedere in cambio i biocarburanti.

In estrema sintesi, la Meloni ha fatto in quattro minuti quello che in dieci anni la sinistra non è mai stata in grado di fare: mettersi di traverso contro l’Ue in tema di elettrico, e iniziare a non inchinarsi eternamente ai voleri della Germania.

Sull’auto elettrica, c'è un match politico ed economico che adesso la premier italiana ha reso molto più interessante, mescolando le carte sul tavolo e sfasciando tutti i potenziali giochi di Ue e Germania.

Che sia condivisibile o no il suo discorso, che lei possa piacere o no, al momento la Meloni è un genio politico tale da deliziare Machiavelli.


sabato 11 febbraio 2023

Se cadi dallo scooter per colpa di una buca, il Comune paga: sentenza chiave della Cassazione. Solo una donna poteva vincere una battaglia simile

Sapete qual è una delle guerre economicamente più sanguinose in atto? Quella fra scooteristi e Comuni. Da una parte, chi sfascia le moto su strade gruviera, precipitando nelle voragini, o venendo sballottato da masselli fuori posto, binari del tram sporgenti, tombini storti. Dall’altra, gli enti locali. I primi chiedono legittimi risarcimenti per i danni da buca agli scooter; i secondi non intendono scucire un euro. Peggio ancora se il motociclista si è ferito, con la domanda di rimborso che lievita.

Quando il danneggiato chiede l’indennizzo, le risposte dei Comuni sono tre.

1) Andavi troppo veloce rispetto al limite.

2) Se rispettavi il limite, andavi troppo veloce rispetto al traffico.

3) Se rispettavi il limite e se non c’era traffico, andavi troppo veloce rispetto alle condizioni dell’asfalto. Tradotto: siccome tutti sanno che le strade fanno schifo, allora ti devi adeguare e procedere con cautela. La prudenza, dicono, non è mai abbastanza. Limite di 50 km/h e incidente a 30 km/h? Comunque una velocità eccessiva in rapporto alla qualità dell’asfalto che, come risaputo, è pietosa.

Ma stavolta un Comune ha fatto incazzare una donna. L’uomo, per natura, è un bonaccione mansueto che ha la tendenza a dimenticare le amarezze con una passeggiata, un film, un libro, una partita giocata o vista in tv. Invece il gentil sesso, se s’impunta, crea sconquassi. Arrendiamoci: queste ci sono superiori.

I fatti. Una signora è caduta dallo scooter. Ha chiesto il rimborso al Comune, che si avvale di una compagnia assicuratrice (come tutte le amministrazioni). La risposta è stata: col piffero. La tizia s’è rivolta al tribunale in primo grado, ricevendo un due di picche. Non persasi d’animo, la donzella ha puntato la corte d’appello: qui, altra sconfitta, con l’amministrazione e l’assicurazione gongolanti. Ma il sangue caldo che scorre nelle vene della motociclista, evidentemente imbestialita, l’ha portata a ricorrere per Cassazione.

Sooooorpresa: per gli ermellini, la caduta a causa di una buca stradale è un evento prevedibile e prevenibile; pertanto, il Comune pagherà i danni (sentenza 4051/2023).

Siamo di fronte a una questione etica, morale. Non è possibile che sia sempre e comunque colpa mia, perché vado troppo veloce con lo scooter o con la moto. A 50 km/h no, a 30 km/h no. Più piano e più lentamente ancora. Sino a procedere a un km/h, con gli occhi sbarrati fissando le buche.

Qualunque giudice di qualsiasi ordine e grado dovrà scrupolosamente attenersi all’orientamento della Cassazione. I magistrati faranno i conti e stabiliranno quanti soldi la tenace connazionale incasserà.

Nel ricorso, infatti, la donna esponeva che, mentre percorreva la strada, perdeva il controllo del mezzo a causa del grave degrado del manto stradale, non indicato da apposita segnaletica. In primo grado, il tribunale respingeva la domanda: zero responsabilità del Comune. La corte d’appello confermava. La signora faceva ricorso per Cassazione. Perché?

La corte territoriale aveva omesso di considerare il fatto riguardante la mancata apposizione di apposita segnaletica attestante lo status di strada deformata. Secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe interamente omesso di considerare il fatto per cui la strada, pacificamente dissestata in quanto irta di buche, avvallamenti e spuntoni, non fosse presegnalata da apposito cartello nonostante l'obbligo previsto.

La donna denunciava la violazione in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, del Codice di procedura civile. Per avere la corte territoriale deciso la controversia facendo distorta applicazione dell’articolo 2051. La corte territoriale avrebbe errato perché ha ritenuto che la condotta dell’utente sia stata la ragione esclusiva del fatto dannoso, in quanto il mezzo a disposizione non sarebbe stato in grado di affrontare le insidie della strada e, dunque, avrebbe dovuto adottare particolari cautele se non addirittura preferire una strada alternativa.

E ora, tutti in religioso silenzio, a sentire la Cassazione.

a) Il motivo è fondato. Ripeto: il motivo è fondato. La corte ha seguito un percorso giuridico erroneo, che disattende i princìpi ormai consolidati in tema di responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile di individuazione del fortuito e di rilevanza dell'eventuale condotta colposa del danneggiato.

b) È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da ultimo, con la sentenza 20943/2022 che la responsabilità di cui all'articolo 2051 ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

c) La responsabilità ex articolo 2051 ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga a elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.

d) Tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051, l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell’ottica della previsione dell’articolo 2051, tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.

e) Al cospetto dell’articolo 2051, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.

f) Al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.

g) La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé a escludere la responsabilità del custode.

h) L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; che quella condotta non fosse prevedibile. Nel caso specifico della caduta dal motorino (o scooter o moto) in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.

i) Pertanto, queste sono le coordinate giuridiche della responsabilità ex articolo 2051 e la corte di appello ha, quindi, errato nell'identificare senz'altro il fortuito nella condotta colposa della danneggiata, prescindendo dai caratteri propri del fortuito, ossia la non prevedibilità e la non prevenibilità, ribaditi dalle recentissime SSUU.

Ringrazio per la consulenza l’avvocato Luca Procaccini

domenica 6 novembre 2022

Rune: il 19enne danese che vide la morte in faccia e poi devastò Djokovic

La morte in faccia: ecco chi s’è trovato innanzi a sé il 19enne danese Holger Rune, nella finale del Paris Masters 2022 contro Djokovic, appena conclusasi. Infatti, il serbo era avanti un set a zero, servizio Rune e 0-40. Nole aveva in mano il match, virtualmente finito: ho dato un’occhiata alle quote live, che vedevano Djokovic ultra favorito e Rune ormai dato per spacciato. Ma per un miracolo tennistico senza spiegazioni, Holger è tornato a galla, per poi cambiare l’inerzia del match e andare a pareggiare i conti.

A quel punto, il livello del gioco s’è alzato, con equilibrio perfetto, break di Rune sul 5 pari. Qui, Djokovic è stato straordinario, guadagnandosi sei palle break, annullate con maestria dal danese. Quindi, primo match point cancellato, e secondo centrato, con conseguente pianto di gioia di Holger.

Così, il danese conquista il primo Masters 1000, entrando di prepotenza nella top ten del ranking ATP.

No, non è stata una magia di una sera. Ha fatto fuori Stan Wawrinka. Poi ha spaccato Hubert Hurkacz (7-5, 6-1), Andrej Rublëv (6-4, 7-5), Carlos Alcaraz (6-3 con lo spagnolo che si ritira sul tie-break al secondo set con Rune con un break di vantaggio) e Félix Auger-Aliassime (6-4, 6-2). Ossia i numeri 10, 9, 1 e 6 al mondo. Con Auger-Aliassime bollente e reduce da una sequela di successi. Infine, Nole, che era in grandissima forma.

Se ci limitiamo ai match al meglio dei tre set, Rune è tranquillamente nella top five. Per quanto riguarda i tornei dello Slam, trattasi di altro sport, e il giudizio sul danese è sospeso.

Sublime il servizio, specie la prima centrale e profonda, sebbene Rune abbia buttato alle ortiche il primo match point con due battute lunghe di mezzo metro, e frutto di un’ansia improvvisa, che poi è riuscito ad addomesticare.

Sempre cattivo il dritto, con apertura talvolta limitata e notevole allungo della racchetta dietro la testa in chiusura. Sul rovescio bimane, si piega tantissimo per colpire la pallina sotto (è alto 188 cm), non disdegnando back velenosi. Tatticamente, s’è dimostrato geniale nell’accorciare di rovescio, per poi allungare d’improvviso, mandando ai pazzi Nole. Grandioso lo smash, anche spettacolare quando il danese si arrampica in cielo mentre retrocede.

Schiacciata a parte, qualcosa da rivedere sui colpi di volo dolci e delicati per il ragazzo di Gentofte, dov’è nato il 29 aprile 2003: prima d’impattare, gli muta perfino la mimica facciale, coi muscoli che s’irrigidiscono.

Le gambe lo sostengono con scatti al fulmicotone (i suoi 77 kg lo rendono una farfalla), almeno per quanto riguarda i tornei al meglio dei tre. Coraggioso, talvolta sfrontato, simpaticamente guascone.

giovedì 2 giugno 2022

Definire il valore di un’auto usata: parola all’esperto, Luigi Mercurio

Luigi Mercurio è un perito assicurativo, nonché presidente Aiped (Associazione italiana periti estimatori danni). Mi affido all’esperto in materia per capire come si definisce il valore di un’auto usata, problema chiave nella Rca quando la compagnia assicuratrice deve rimborsare i danni al proprietario di una vettura dopo un incidente, oppure deve risarcirlo per la polizza Furto e incendio o per altre garanzie. Si tenga presente che, pure durante la trattativa di compravendita, ci si può rivolgere al perito affinché fissi il prezzo.

Come definire il valore di un’auto usata?
"La valutazione di veicolo a motore usato è soggetta a una serie di parametri e valutazioni che bisogna tenere ben presente prima di procedere alla valutazione di un bene. Di norma, più un veicolo è richiesto e, talvolta, meno disponibile sul mercato, più il veicolo in questione ha un buon valore commerciale. Esempio: autovetture come la Mini o alcuni tipi di Mercedes hanno un valore molto elevato. Esemplari con particolari caratteristiche (come le fuoristrada) possono conservare un buon valore commerciale nel tempo. Discorso a parte per i veicoli di interesse storico. Subiscono oscillazioni nelle valutazioni in base al loro stato di conservazione e manutenzione: per questo tipo di veicoli l’originalità dei documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) e il buono stato di conservazione della targa originale costituiscono parametri favorevoli di valutazione".

Iniziamo dal chilometraggio.
"Influenza parecchio il valore di un veicolo usato. Più chilometri ha percorso il veicolo, meno sarà ricercato. Questo influenzerà la sua valutazione iniziale. Ma altro parametro fondamentale è lo stato d'uso della carrozzeria. La presenza di danni, ammaccature, graffiature o addirittura tracce di ruggine, influisce negativamente sulla valutazione di un veicolo usato".

Da zero a dieci, quanto pesa lo stato di conservazione degli interni?
"Almeno otto. La qualità dei tessuti e dei pannelli, il loro colore e l’assenza di fori o danneggiamenti incidono positivamente sulla valutazione. Di conseguenza, la presenza di sedili usurati, plastiche danneggiate e accessori rovinati possono ridurre la quotazione del veicolo. Anche l’analisi del funzionamento delle luci, della chiusura centralizzata, delle spie di controllo, degli strumenti, dei lavavetri e dell'apparecchiatura elettrica o elettronica possono incidere notevolmente sul valore del veicolo. Ma non dimentichiamoci anche della meccanica: molto meglio se si hanno a disposizione le ricevute dei tagliandi e degli interventi effettuati agli organi meccanici (sostituzione della cinghia o catena della distribuzione, degli ammortizzatori ecc.)".

E il motore?
"Un veicolo può anche essere perfetto esteticamente ed internamente, ma poi presentare gravi anomalie al motore. Il motore è la parte più importante di un veicolo usato, poiché la carrozzeria è visibile a occhio nudo, esso invece richiede l’analisi dettagliata anche mediante l’ausilio di strumenti specifici".

Un perito come dovrebbe determinare il valore ante-sinistro del veicolo?
"Oggi, è di moda attenersi alle indicazioni dettate dalle committenti assicurative per questioni di tempo e di costi. Vale a dire il perito indica nelle sue valutazioni il valore di determinati listini. I quali indicano il prezzo medio di un determinato veicolo attraverso un algoritmo di calcolo. Ma in realtà il valore ante-sinistro di un veicolo coincide con il presumibile prezzo di vendita di quel veicolo (cioè il valore commerciale del mezzo) sul mercato territoriale nel momento nel quale si è verificato il sinistro. Il perito, pur servendosi delle pubblicazioni commerciali contenenti indicazioni sulle valutazioni del mercato dell'usato, dovrà ricorrere alle proprie conoscenze sull'orientamento generale del mercato specifico della zona, considerando e adattando i dati standard al caso specifico. Valuterà le caratteristiche, lo stato d'uso e di conservazione del veicolo e dei suoi particolari, come esempio verniciatura, selleria, tappezzeria, meccanica ecc. Per le parti meccaniche il perito dovrà tener conto di funzionalità, percorrenza chilometrica, eventuali migliorie o interventi meccanici eseguiti e ritenuti significativi nella vita del veicolo".

Contachilometri alterato: come scovare le frodi dei furbetti che tirano indietro la percorrenza?
"Ci sono due aspetti da analizzare: quello giuridico e quello tecnico. Alterare il contachilometri di un veicolo è una truffa. C'è il rischio di essere querelato. Nel caso poi si tratti di un venditore, è possibile presentare domanda di risoluzione contrattuale per non conformità della vettura con quella indicata in contratto. Ma non è tutto qui: spesso, è possibile scoprire se i chilometri riportati sul tachimetro sono quelli effettivi o sono stati “manomessi”. Un modo semplice è verificare attraverso la carta di circolazione la presenza dell'ultima revisione e dalle ricevute dei tagliandi di manutenzione ricostruire la storia del veicolo e della percorrenza chilometrica. In caso di mancanza dei citati elementi, un'altra verifica può essere effettuata collegandosi al sito Il Portale dell'Automobilista. Il sito permette di verificare i chilometri del veicolo registrati durante l'ultima revisione, ma è indispensabile avere la targa. Il perito ha a disposizione anche strumenti per controllare i chilometri reali del veicolo. Esistono, infatti, apparecchiature in grado di verificare se i chilometri di una vettura sono stati contraffatti. Si tratta di sistemi hardware e software che collegandosi attraverso lettori specifici sono in grado di raccogliere i dati delle diverse centraline presenti sul veicolo".

Se l’auto va in fiamme, come si fa la valutazione?
"Per rispondere, sorvolo sui motivi per i quali un veicolo brucia. Mi occupo solo di stabilire quali i parametri da considerare per la nostra valutazione. Innanzitutto, tutto dipende dal grado di estensione dell'incendio. Se l'incendio è di piccola estensione (cioè viene interessata una minima porzione del veicolo), si potrà effettuare una stima analitica dei danni. Diverse valutazioni andranno effettuate, come avviene nella gran parte dei casi, quando l'incendio interessa gran parte o l'intero veicolo, tale da renderlo un rottame. In questo caso, il perito per la sua valutazione dovrà servirsi della propria esperienza e delle pubblicazioni commerciali contenenti le indicazioni sulle valutazioni del mercato dell'usato, confrontarle con l'orientamento generale del mercato specifico nel momento storico dell'avvenimento sinistroso. Tenendo conto della storia chilometrica del veicolo attraverso l'acquisizione dei dati registrati dalle autofficine nei casi di manutenzione ordinaria o straordinaria del veicolo".

Parliamo di polizza Furto e incendio.
"Diversa è la valutazione nei casi della garanzia denominata incendio e furto. Di fatto, trattandosi di un contratto privatistico tra le parti, i parametri di valutazione sono predefiniti all'atto della stipula della polizza. Pertanto, il valore commerciale del veicolo è stabilito dalla valutazione fornita da un mercuriale di valutazione dei veicoli. In caso di incendio, pertanto, la valutazione potrà essere effettuata partendo dal valore indicato in polizza e considerando le variabili deprezzamento, scoperto e franchigia presenti e applicabili al caso concreto".

lunedì 18 aprile 2022

Autovelox e assicurazioni: le nuove regole rovinano gli automobilisti

Ci sono due momenti in cui le lobby di potere, in Italia, sferrano i loro attacchi. Il primo: Ferragosto. Attorno alla festività estiva, coi connazionali storditi dal Sole, vengono infilati decretini di varia natura, che passano inosservati. In autunno, la presa di coscienza della collettività è tardiva. Il secondo periodo giusto è quello che coincide con una guerra, dato l’oceano di presunte notizie che distrae le masse. Dopo l’invasione di Putin, il momento è propizio. Doppia infatti l’offensiva di metà aprile 2022: una sugli autovelox e una sulle assicurazioni Rc auto.

Iniziamo dalla prima. Oggi, chi reputa di rispettare il limite di velocità, eppure si vede arrivare una multa per un’infrazione rilevata da un autovelox, ha solo un modo per vincere un ricorso: la mancata omologazione della macchinetta.

Sentite l’articolo 142 del Codice della Strada: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati), nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Perché un autovelox omologato misura in modo corretto la velocità. Uno non omologato può scattare la foto a chi rispetta il limite (o perdonare chi corre troppo).

Invece, molti Comuni usano autovelox solo approvati. Non omologati. Fai ricorso e vinci: è sufficiente che il Giudice di Pace applichi la legge.

Per rimediare, nel 2020, il ministero delle Infrastrutture ha espresso la propria opinione: omologazione e approvazione sono equivalenti.

Giorgio Marcon, referente nazionale del Comitato tecnico-scientifico del Centro tutela legale, non la pensa così: “Contrariamente a quanto asserisce il MIT, le apparecchiature risultano solamente approvate, non anche omologate. Così, non sono funzionali ed efficaci ai fini dell’accertamento. La norma non dice ‘omologato o approvato’. E non dice nemmeno ‘omologato il solo prototipo’. L'omologazione è tecnica e profonda, l'approvazione è invece un sì all’acqua di rose”.

Basta leggere l’articolo 111 del dpR 610/1996: “Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e alla commercializzazione del prodotto”. O l’uno o l’altro, in alternativa, non sono identici omologazione e approvazione. Se fossero coincidenti, nella legge ci sarebbe solo una delle due parole.

Come io, automobilista, devo rispettare il tuo limite di velocità di 50 km/h su un tratto monitorato da autovelox dove si può viaggiare a 120 km/h nella massima sicurezza; tu, Comune, devi rispettare il limite imposto dalle regole: omologazione e taratura.

Ed ecco le lobby in azione. Nella bozza del decreto Infrastrutture, l’articolo 142 del Codice della Strada viene stravolto: autovelox ok se approvato. Addio all’omologazione.

Così, crolla l’impostazione del ministero che sosteneva come omologazione e approvazione fossero equivalenti. Se così fosse, non arriverebbe una nuova legge a stravolgere l’attuale: l’automobilista multato non avrà più armi per difendersi e per vincere il ricorso.

Un mega regalo ai Comuni, che incassano circa 3 miliardi di euro l’anno con le multe. In passato, addirittura la Corte Costituzionale è intervenuta per fare ordine, fissando l’obbligo di taratura almeno annuale per gli autovelox. La velocità veniva spesso misurata con apparecchi starati: come se un macellaio pesasse e facesse pagare la carne con una bilancia starata.

Ma passiamo alle assicurazioni Rc auto. Nel 2007, è stato introdotto il risarcimento diretto: la compagnia della vittima dell’incidente rimborsa il cliente. Secondo Stefano Mannacio, responsabile Rc auto di Assoutenti, "il debitore stabilisce l’indennizzo al creditore. Si mette il lupo a guardia del pollaio. Un’assurdità che ha portato a distorsioni della concorrenza e ad aumenti dei prezzi Rc auto". Adesso, il disegno legge Concorrenza 2022 mira all’ampliamento dell’applicazione del risarcimento diretto alle compagnie estere. Quelle che, pur operando in Italia, hanno sede legale in altri Stati.

Mannacio parla di “scelta scorretta. Stando alla Corte Costituzionale (sentenza interpretativa di rigetto 180 del 2009), il risarcimento diretto è facoltativo: il danneggiato è libero di scegliere. Il presidente Antitrust Antonio Catricalà nel 2011 diceva che il meccanismo dell’indennizzo diretto non ha funzionato. Ci sono squilibri nei premi pagati tra gli assicurati in base alla provenienza geografica evidenziando anche, a differenza di altri Paesi europei, notevoli aumenti dei premi nel 2010. Catricalà auspicava una riforma di sistema che rilanci la competizione tra le imprese”.

Morale: l’indennizzo diretto va preso e rottamato, conclude Mannacio. “Non certo esteso alle compagnie estere, solo per fare un regalone alle assicurazioni che, con quella procedura, controllano il mercato della riparazione Rc auto. Occorre tornare al sacrosanto principio del 'chi rompe paga', cioè la compagnia del responsabile del sinistro indennizza la vittima".

Gli fa eco Davide Galli, leader di Federcarrozzieri, la Federazione dei carrozzieri indipendenti, in continua espansione in Italia, con addirittura 4900 affiliati: “Ennesimo tentativo di canalizzare il danneggiato, vittima di un incidente, verso il carrozziere convenzionato con l’assicurazione. Che introduce penali di dubbia liceità per chi va dal carrozziere indipendente”.

Una legge Concorrenza che distrugge la concorrenza Rc auto: finché c’è guerra, c’è spazio per questi paradossi.

Il consumatore ha solo uno strumento per prevenire, ossia lanciare l’allarme nei social.