mercoledì 5 giugno 2024

Multa per guida in forte stato d’ubriachezza senza alcoltest: davvero questo ti scandalizza?

Sta sollevando polemiche la sentenza 20763/2024 della Cassazione, quarta sezione penale, del 29 febbraio e resa nota il 27 maggio. Web e social in fiamme: “Da adesso Polizia e Carabinieri possono multare anche solo in base ai sintomi. Questo non si fa, questo non si dice, è maleducazione, siamo scandalizzati, è una dittatura. Quelle cattivone delle Forze dell’ordine hanno sanzionato un guidatore solo per quale sintomo, a simpatia. Come se fossero medici”. Davvero le cose stanno in questo modo?

Il caso risale al 12 settembre 2018 quando un uomo provoca un incidente. Le Forze dell’ordine lo sanzionano con la pena più grave, come se l’etilometro avesse rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue (articolo 186 del Codice della strada): multa per forte stato d’ubriachezza, considerando che il limite è di mezzo grammo. Gli stessi operatori rilevano sintomi quali stato confusionale (testimoniato anche dagli urti dell’auto contro il cordolo del marciapiede), mancata risposta alle sollecitazioni degli operanti, condizione comatosa, presenza di un forte odore di alcol (articolo 379 del Regolamento di attuazione del Codice della strada). Sono regole esistenti da un’eternità, non c’è nessuna novità, la notizia non esiste, la Cassazione non ha fissato proprio nessun principio.

In seguito all’incidente, il referto ospedaliero parla di 3,69 grammi di alcol per litro di sangue, ossia oltre sette volte la soglia ammessa dal Codice della strada. Peraltro rilevati a distanza di chissà quanto tempo dal sinistro: se ne desume che al momento dell’incidente il livello potesse essere ancora più alto, perché nel frattempo l’organismo ha assorbito l’alcol. Trattavasi di ubriaco fradicio, una sorta di mina vagante pronta a esplodere in faccia ad altri automobilisti. Ma anche agli utenti vulnerabili, come chi va in moto, in bici, su monopattino elettrico, a piedi.

La Cassazione non lo dice in modo esplicito, lasciandolo intendere (le sentenze degli ermellini non sono testi scolastici per i bambini): è molto probabile che il tizio, dopo aver causato l’incidente (con feriti? non si sa), abbia rifiutato l’alcoltest. Pertanto abbiamo un ubriaco fradicio (quasi quattro grammi di alcol per litro di sangue, da esame scientifico di laboratorio) che ha provocato un sinistro, e detto no all’etilometro. Di qui la multa in base all’articolo 186 del Codice della strada che esiste dal 1992, comma 7: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)”. La Cassazione non ha inventato nessuna legge, non c’è nessuna notizia, non c’è nessuno Stato di Polizia: è così dal 1992. Fanno tuttavia presa sulla massa articoli e video nei social in cui si dice: ora la Cassazione ha inventato una legge tale per cui, se per Polizia o Carabinieri un guidatore ha i sintomi di chi ha bevuto, allora scatta la multa. Bufale, fake news affascinanti: melma diffusa nel web.

Davvero vi scandalizza una multa a un signore alla guida in condizione comatosa con 3,69 grammi di alcol per litro di sangue, presenza di alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di espressione? Quali princìpi etici e morali calpesta quella multa? Che cosa inquieta le vostre notti causando incubi?