sabato 17 gennaio 2015

Diritto d’autore su Internet, Facebook, Twitter: intervista all’avvocato Marisa Marraffino

Lo Studio legale Marraffino si occupa di diritto penale, con particolare riferimento ai new media e privacy. Per questo, faccio una chiacchiera con l’avvocato Marisa Marraffino, esperta di diritto d’autore su Internet, Facebook, Twitter.
Per contattarla.
E-mail: marisa.marraffino@gmail.com 
Sito: http://www.studiolegalemarraffino.com

Marisa, se io pubblico una vignetta, una foto, un testo su Facebook o Twitter, chiunque può usarli?
Assolutamente no. Pubblicare foto e contenuti su Facebook e Twitter non autorizza terze persone a utilizzare il nostro materiale senza consenso perché la legge sul diritto d’autore lo vieta (legge 633 del 1941). Diamo, però, una licenza d’uso non esclusiva ai social network che potranno utilizzare il nostro materiale finché siamo iscritti a quel determinato social. È chiaro che l’autore della foto deve sempre esprimere il proprio consenso affinché altre persone possano utilizzarle, soprattutto se per finalità commerciali. Non è neppure necessario che accanto alla foto siano presenti note o simboli di copyright, salvo che il titolare espressamente ne autorizzi la libera riproduzione. In particolare, l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente le proprie foto (anche per 70 anni oltre la morte), mentre il diritto morale d’autore è addirittura imprescrittibile, inalienabile e intrasmissibile. Significa che la paternità dell’opera deve essere sempre riconosciuta, indicando in ogni caso almeno il nome dell’autore.

C’è un benedetto precedente a favore di chi ha pubblicato una vignetta, una foto, un testo su Facebook o Twitter?
C’è stato un caso importante di un fotografo professionista di Haiti, Daniel Morel, che aveva pubblicato su Twitter alcune foto del famoso terremoto del 2010. Due importanti agenzie di stampa, AFP (France-Presse) e Getty Images, scaricarono le foto e le misero in vendita. Le due agenzie sono state condannate dal tribunale di New York a risarcire i danni subiti dal fotografo (stabiliti dal giudice in 1,2 milioni di dollari), sulla base del principio che “le fotografie pubblicate sui social network non possono essere sfruttate commercialmente, in assenza di accordi con l'autore” (sentenza del tribunale di New York, Giudice Alison J. Nathan, del 14 gennaio 2013). Il principio vale anche per la normativa italiana. Quando poi la foto riguarda ritratti fotografici entra in gioco anche la legge sulla privacy, per cui la persona ritratta può chiedere la rimozione della foto che è stata pubblicata senza il suo consenso. In Italia, ci sono già molte sentenze in questo senso. Di recente, il Tribunale di Napoli ha ordinato a una moglie che si stava separando dal marito  di rimuovere le foto di quest’ultimo pubblicate su Facebook senza il suo consenso (ordinanza del 31 luglio 2014 n. 12749). In questi casi, vale il principio giuridico che il permesso a farsi scattare la foto non equivale al consenso alla relativa pubblicazione. 

Voglio far causa a qualcuno che, senza averne diritto, ha usato una vignetta, una foto, un testo che ho pubblicato su Facebook o Twitter: mi conviene o è tempo perso?
Se la foto, la vignetta o il testo è stato pubblicato senza il consenso dell’autore, allora posso in primo luogo inviare una diffida (meglio se mediante raccomandata con avviso di ricevimento)  alla persona che ha pubblicato i contenuti senza il mio consenso, chiedendogli sia di rimuoverli sia di risarcire l’eventuale danno subìto. Se l’autore rifiuta di farlo o non risponde, posso sempre adire il tribunale con un ricorso d’urgenza per il tramite di un avvocato. In questo modo, posso ottenere in termini rapidi la rimozione della foto e poi chiedere l’eventuale risarcimento del danno. Se il pregiudizio subìto è importante, sicuramente vale la pena tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, soprattutto quando l’autore della violazione è identificato e/o identificabile.