Impazza in queste ore online una presunta notizia. Ci sarebbe una “sentenza importante”. Che direbbe: legittima la riparazione dei danni nell’officina scelta dalla compagnia. Pseudo news semplice, lineare, chiara: fa presa e viene messa davanti al ventilatore del web che la spara ovunque.
Ma le cose stanno davvero così?
Un paio di precisazioni piccole piccole.
1) Non è una sentenza. Si tratta invece di un’ordinanza in provvedimento cautelare proposto da un gruppo di consumatori contro una clausola vessatoria. L’ordinanza citata in rete è stata poi reclamata e il collegio in sede di reclamo non ha confermato i motivi di merito (non ha detto affatto che la clausola sarebbe legittima). Ha solo respinto il cautelare contro la clausola vessatoria per questioni processuali. Infatti, nel corso del giudizio, era cambiato il Codice del Consumo: come ha detto il tribunale, era diminuita la possibilità di tutela per i consumatori con la nuova legge applicabile.
2) In questo provvedimento, si verifica prima il dato formale, cioè se c’è un pregiudizio grave e irreparabile, e poi si verifica il merito. La sentenza è stata confermata, ma riformata in sede di reclamo. Ed è rimasta in piedi solo per ragioni di forma. Questione di forma, non di merito, non di sostanza.
3) Veniamo alla sentenza definita “importante”. Qui si entra in un campo minato. Cosa è importante e cosa no? Tutto e il contrario di tutto. Maradona vince un Mondiale di calcio da solo: avvenimento importante per me. Ciccio, nipote di Pasticcio, partecipa a una partita fra scapoli e ammogliati cui assiste zia Pina: per nonno Pasquale, questo avvenimento è importante.
4) Vedete un po’ voi se può esserci qualcosa di più importante di quanto ha imposto a chiare lettere la Cassazione. Ripeto: la Cassazione. Sesta Sezione Civile, sottosezione prima. Con ordinanza freschissima. La numero 34950/2021 del 17 novembre. La quale conferma la sentenza del Tribunale di Torino 1097 del 2 marzo 2020: questa sì era una sentenza.
Sentiamo: è vessatoria la clausola che preveda un trattamento differenziato qualora la riparazione di un danno subìto a causa di un atto vandalico venga eseguita da un riparatore non convenzionato con la compagnia di assicurazione.
Tali clausole determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In quanto il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all’evidenza correlato solo a un interesse della compagnia assicurativa, comportando una limitazione della libertà di contrattazione del consumatore.
La Cassazione conferma che anche una clausola in astratto riconducibile alla individuazione o specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla dove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
5) Secondo la Corte di Giustizia, è vietato un accordo che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.
6) L’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), nella Lettera al mercato del 24 luglio 2017, è entrato nel merito delle clausole che prevedono (a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato) il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga a un riparatore di fiducia.
Clausole del genere, dice l’Ivass, possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà. Inoltre, l’applicazione di tali clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.
7) Il legislatore nazionale, attraverso l’articolo 148, comma 11 bis, del Codice delle Assicurazioni, ha enunciato esplicitamente il diritto dell’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento dei danni al veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia.
8) La legge Concorrenza 2017 fissa un principio meraviglioso: l’automobilista ha il diritto al pieno risarcimento. In regime di libero mercato. Potendosi rivolgere al libero carrozziere, indipendente.
Codesti i fatti. Se poi uno desidera abboccare a quanto scritto su taluni portali online, che lo faccia. Internet funziona in modo strano: se scrivi che l’uomo ha toccato il Sole con una navicella spaziale, quella notizia attrae, perché semplice e affascinante: un sacco di clic coi lettori sognanti. Pazienza che l’evento mai si sia verificato: una noiosa smentita.
Ottima notizia 👏💪grazie grazi grazie , buone feste a tutti 🤞🤞🤞🤞
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